Con la sentenza in commento, il Tribunale di Enna ha riconosciuto in applicazione dell’art. 5 della L. Reg. Sicilia n. 16/1986 il diritto delle Associazioni, che espletano il servizio di trasporto gratuito per i disabili in favore di un Comune, al rimborso delle rette trasporto, anche in assenza di specifica Convenzione con l’Amministrazione Comunale.
Nel caso di specie, il Comune aveva affidato l’organizzazione e l’espletamento del servizio di trasporto gratuito per i soggetti disabili ad una struttura assistenziale esterna, senza però, a tal fine, stipulare un’apposita convenzione con l’Associazione.
Stante l’inadempimento del Comune, per il mancato pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio effettuato, l’Associazione ha agito in giudizio nei confronti del Comune al fine di ottenere il pagamento delle rette trasporto, in ossequio al dettato normativo dell’art. 5 della legge regionale citata.
Ed invero, la succitata disposizione statuisce che “ … i Comuni di residenza degli assistiti … sono autorizzati ad erogare agli enti, istituzioni ed associazioni che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap, sulla scorta dei prospetti trimestrali vistati dalle unità sanitarie locali con cui gli stessi sono convenzionati, la retta di lire 10.000 pro die per ogni assistito munito di regolare impegnativa rilasciata dall’unità sanitaria locale di competenza, a copertura del servizio di trasporto erogato”.
Il Tribunale ha riconosciuto, quindi, il diritto dell’Associazione al rimborso delle rette trasporto ed affermato che la fonte dell’obbligazione gravante sul Comune deriva direttamente dalla legge ex art. 1173 c.c., statuendo che “l’art. 5 L.R. n. 16/1986 non richiede la stipula di un’apposita convenzione prevedendo, invece, che l’attività di trasporto, se prestata dalla struttura assistenziale, possa “accedere” alla convenzione stipulata con la A.U.S.L.”.
Causa seguita dall’avv. Giuseppe Gitto e dalla dott.ssa Claudia Provenzano.
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