Il caso in esame, avente ad oggetto l’impugnazione della revoca di un’attestazione SOA, da parte dell’Avcp, nei confronti di una società semplice, è risalente nel tempo (2005), tuttavia, con il rinvio effettuato alla CGE da parte del Consiglio di Stato (ordinanza n. 5290/2011), risulta quanto mai attuale, visto che vengono messi in evidenza i principi comunitari applicabili in materia di partecipazione alle gare e gli eventuali limiti prevedibili dalla normativa nazionale.
La CGE è stata chiamata a decidere se l’ordinamento comunitario e, segnatamente, l’articolo 6 della direttiva 93/97 osti in via di principio a una previsione normativa nazionale (art. 10, comma 1, lett. a) della legge 109/94, applicabile ratione temporis), che limita alle sole società che esercitano attività commerciale la possibilità di partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, escludendo così le società semplici.
I Giudici comunitari, in uno dei passaggi fondamentali della decisione sostengono che “in base alla giurisprudenza della Corte, la normativa dell’Unione non richiede che il soggetto che stipula un contratto con un’amministrazione aggiudicatrice sia in grado di realizzare direttamente con mezzi propri la prestazione pattuita perché il medesimo possa essere qualificato come imprenditore, ossia come operatore economico. È sufficiente che tale soggetto abbia la possibilità di fare eseguire la prestazione di cui trattasi, fornendo le garanzie necessarie a tal fine (sentenza CoNISMa, cit., punto 41 e la giurisprudenza ivi citata).”
La soluzione fornita dalla Corte trova, quindi, la propria giustificazione nella capacità di ogni forma societaria, comprese le società semplici, di fornire idonee garanzie per far eseguire la prestazione oggetto dell’appalto in modo diretto oppure facendo ricorso al subappalto.
In conclusione la decisione in commento evidenzia, ancora una volta, che uno degli obiettivi della normativa europea in materia di contratti pubblici è costituito dall’apertura alla concorrenza “nella misura più ampia possibile”. E’ infatti precipuo interesse dell’Unione che sia garantita la più ampia partecipazione possibile di offerenti in una gara (su questa scia si veda anche una recente sentenza del Consiglio di Stato, 23 gennaio 2013, n. 387, nella quale è stata ammessa la partecipazione alle gare pubbliche per le associazioni di volontariato).
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