ribunale Civile di Catania – Sez. Lavoro, G. U. dott. Marco Sabella, sent. del 05.06.2009 n. 2585/09.
Dopo 11 anni e tre gradi di giudizio con rinvio da parte della Corte di Cassazione al Giudice di primo grado l’Azienda Ospedaliera è stata condannata a risarcire il medico ricorrente sia dei danni patiti da “apprezzabile depauperamento del suo patrimoniale professionale” sia delle spese giudiziali sostenute.
La complessa vicenda giudiziaria ha avuto origine nel lontano 2001. Ha preso le mosse da una causa promossa dal sanitario nei confronti dell’Azienda Ospedaliera alle cui dipendenze prestava l’attività di medico chirurgo.
Nel caso di specie, il Giudice ritenendo che il ricorrente avesse debitamente provato i numerosi atti di molestia professionale e, quindi, la condotta mobbizzante da parte del primario dell’epoca e di alcuni suoi collaboratori al fine di prevaricarlo nell’ambiente di lavoro, ha accolto la domanda risarcitoria.
Nella fattispecie, sulla base delle allegazioni e delle prove proposte dal ricorrente il Giudicante ha ritenuto provato che il medico subì un vero e proprio ingiustificato demansionamento, risultando accertato che “il ricorrente venne sostanzialmente adibito a eseguire unicamente medicazioni dei pazienti operati da altri chirurghi, compito riduttivo e non congruo rispetto alla qualifica professionale di chirurgo plastico con grado di aiuto certamente e incontrovertibilmente posseduta dal medico”.
Sulla base delle suddette circostanze, quindi il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, ha ritenuto non dubitare, anche in via presuntiva, che il ricorrente avesse subito un apprezzabile depauperamento del suo patrimonio professionale.
Il depauperamento viene, invero, collegato al fatto di non poter più esercitare, per un lasso temporale l’arte medica per la quale aveva preso la specializzazione, destinata per forza di cose ad un declino delle relative competenze tecniche che, notoriamente, trattandosi di competenze in campo chirurgico, hanno bisogno di venire costantemente coltivate sul campo per non essere dimenticate o andare soggette al decadimento delle relative abilità, anche manuali.
In particolare la sentenza in commento, in accoglimento delle argomentazioni avanzate dalla difesa del ricorrente, chiarisce che il possesso di importanti specializzazioni acquisite all’estero, l’esercizio di un’attività esclusivamente di medicazione dei pazienti ad esclusione, quindi, dell’attività chirurgica, fa sorgere in capo al medico mobbizzato il diritto ad essere risarcito del danno subito, determinato in via equitativa: tenendo conto dell’esperienza lavorativa decennale posseduta dal ricorrente nella specifica branca specialistica, il tipo di professionalità colpita, la durata del demansionamento e l’esito del demansionamento, che nel caso di specie portò il medico a richiedere un periodo di aspettativa, con consequenziale rinuncia all’esercizio della sua arte medica.
Causa seguita dagli avvocati Giuseppe Gitto e Giuseppina Alberghina
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