Con sentenza n. 6610/13 la Suprema Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo il quale l’estratto di ruolo non può essere oggetto di autonoma impugnazione innanzi il giudice tributario in quanto senza la notifica di un atto impositivo non c’è alcun interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. a radicare una lite tributaria. L’estratto di ruolo, quindi, può essere impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata, coerentemente con la struttura tipicamente oppositiva del giudizio tributario che non ammette azioni di accertamento negativo.
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