EVASIONE IVA? NON SI CONFIGURA NEL TRASPORTO MARITTIMO C.D. URBANO

Con la sentenza 231/12/2013, la C.T.P. di Messina precisa che l’esenzione da IVA di cui all’art. 10 n. 14 del dpr 633/72 è condizionata dal solo parametro dei cinquanta chilometri in cui il servizio di trasporto deve scrupolosamente svolgersi.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare a tassazione , per l’anno 2006, l’IVA relativa ad alcune operazioni di trasporto considerate esenti dalla società ricorrente in quanto rientranti nella previsione dell’art. 10, n.14, del d.p.r. 633/1972, sotto il profilo che difettava uno dei requisiti all’uopo richiesti dalla norma : la natura pubblica del trasporto.

La Società di trasporto ricorreva in Commissione Tributaria Provinciale eccependo l’erronea interpretazione dell’art. 10, n. 14 del  d.p.r. n. 633/1972 ad opera dell’Agenzia delle Entrate. In particolare la ricorrente evidenziava come la normativa applicabile subordina l’esenzione dall’imposta unicamente all’ambito urbano del trasporto con la specificazione dei 50 km individuata dalla legge e non pone alcun riferimento alla nozione di  trasporto pubblico.

Il Collegio Tributario ha accolto il ricorso stabilendo che l’iva non è dovuta quando i trasporti si siano svolti nel limite chilometrico indicato dalla legge (50 km) e ciò indipendentemente dalla natura pubblica o meno del trasporto.

Causa seguita dagli avv.ti Giuseppe Gitto e Marco Gitto

2018-01-17T12:20:45+00:00

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