INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL G.A., AVVERSO GLI ATTI AVENTE AD OGGETTO LA PROCEDURA CONCORSUALE CON LA QUALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA RESISTENTE HA DISPOSTO L’ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA.

Con la sentenza breve n. 1623 del 4 giugno 2014 il T.A.R.S. Catania – Sez. II  si è pronunciato sul giudizio introdotto dal dipendente di un Consorzio di Bonifica siciliano e concorrente nella procedura competitiva per l’attribuzione della qualifica di dirigente dell’area tecnica.

Col proprio ricorso, ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica ed al controinteressato, anch’esso dipendente dell’Ente e graduato in posizione utile per il conseguimento della qualifica, il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti della procedura concorsuale con la quale è stata disposta l’attribuzione della qualifica di Dirigente dell’Area Tecnica al controinteressato in giudizio.

Il Giudice Amministrativo nella pronuncia in commento ha accolto l’eccezione preliminare dedotta sia dall’Ente resistente che dal controinteressato sull’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, posto che il Consorzio di Bonifica resistente “deve più propriamente essere qualificato come vero e proprio ente pubblico economico sicché, come ritenuto sul punto dalla giurisprudenza amministrativa nonché dalla Suprema Corte di Cassazione, la giurisdizione in materia di controversie di lavoro azionate dai dipendenti di tali enti apparteneva in realtà al giudice ordinario”.

Il Collegio della sezione seconda del T.A.R. catanese ha, altresì, chiarito che i Consorzi di Bonifica devono effettivamente essere qualificati come Enti Pubblici Economici, con la conseguenza che la giurisdizione in materia di controversie di lavoro appartiene alla cognizione del giudice ordinario, non rientrando infatti questi ultimi nel novero delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

A sostegno della predetta tesi il Giudicante ha ritenuto utile riportarsi alla giurisprudenza – citata dal controinteressato – di cui alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda Ter, n. 10485 del 28 ottobre 2009, ove testualmente si legge che “dal punto di vista soggettivo, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che i consorzi di bonifica, pur perseguendo finalità di ordine generale, svolgono un’attività tipicamente economica a carattere privatistico e, quindi, dovendo essere classificati fra gli enti pubblici economici, le controversie inerenti al rapporto di lavoro dei suoi dipendenti sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr Cass. Civ., SSUU, n. 197/1991)”.

Causa seguita dagli Avv.ti Giuseppe Gitto e Lucia Interlandi.

2018-01-17T12:21:50+00:00

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