Errore macroscopico della S.A., due differenti basi d’asta per un medesimo lotto nell’ambito dello stesso Bando.

C.G.A. Palermo  – Sez. I – sentenza  n. 44 del 21.01.2015

Con la pronuncia, qui in commento, il Giudice di Appello ha confermato la sentenza dal T.A.R.S. Palermo nel giudizio introdotto con ricorso dalla società seconda aggiudicataria volto a conseguire l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva relativa al primo lotto della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione di spazi presso alcune sedi dell’Ateneo per l’installazione di distributori automatici per la distribuzione di bevande e snack, suddivisa in cinque lotti.

La fattispecie sottoposta prima al giudizio del T.A.R.S. Palermo e in secondo grado al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana presenta degli elementi sicuramente singolari.

In sintesi, la procedura, per espressa previsione del bando, è stata regolata dal r.d. 23/5/1924, n. 827 ai fini della individuazione del miglior offerente ed in particolare nel bando era prescritto che “l’offerta economica dovrà indicare l’importo offerto in aumento, espresso così in cifre, come in lettere, che andrà a sommarsi all’importo, oltre Iva, posto a base di gara per ogni singolo lotto”.

Nel corso dell’espletamento della gara è accaduto che  la concorrente, ricorrente in primo grado, pur avendo presentato, per il lotto n. 1, un’offerta per un canone annuo complessivo pari ad euro 100.040,00 è risultata seconda dietro l’aggiudicataria, la cui offerta complessiva è stata pari ad euro 97.900,00.

Ciò è dipeso dalla diversa base d’asta presa a riferimento dai due concorrenti (24.400,00 euro per la ricorrente, che ha offerto in aumento la somma di euro 75.640,00 e 21.000,00 per la controinteressata, che ha offerto in aumento la somma di euro 76.900,00) e ciò in ragione della confusione ingenerata dal bando che ha indicato due diverse basi d’asta per ciascun lotto.

Il Giudice di prime cure quindi ha statuito che l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione (tenuto conto del combinato disposto delle norme del Bando) non poteva che essere quella complessivamente maggiore e quindi quella presentata dalla ricorrente.

Le considerazioni logico-giuridiche del T.A.R.S. Palermo sono state confermate dal C.G.A. che ha inteso chiarire come nella fattispecie si è verificato “un errore macroscopico commesso dalla Stazione appaltante che è consistito nell’avere indicato due differenti basi d’asta per un medesimo lotto nell’ambito dello stesso Bando”.

Ebbene, secondo il Giudice di appello in questi casi la Stazione appaltante avrebbe potuto annullare in autotutela l’intera procedura, ma non avendo nella fattispecie optato per tale soluzione la Stazione appaltante avrebbe comunque dovuto aggiudicare la gara nel rispetto dei criteri della lex specialis alla quale si era autovincolata.

A ciò ha aggiunto un ulteriore chiarimento in relazione al seggio di gara.

Ed invero, secondo la sentenza in argomento “il seggio di gara non avrebbe dovuto (diversamente da quanto accaduto nel caso in esame) modificare surrettiziamente la normativa della procedura attraverso un’impropria e non consentita “interpretazioneemendativa della normativa di gara e, viepiù, allorquando ormai era spirato il termine per la presentazione delle offerte”.

Sotto questo profilo il Tribunale Amministrativo in primo grado ed il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana hanno condiviso, in accoglimento dei motivi di ricorso proposti in primo grado dalla concorrente a cui illegittimamente era stata preclusa l’aggiudicazione, che il seggio di gara – invece di indicare in modo arbitrario come corretto uno dei due importi – avrebbe dovuto selezionare l’offerta migliore sulla scorta dell’applicazione delle disposizioni del bando, in virtù delle quali “l’offerta economica dovrà indicare l’importo offerto in aumento, espresso così in cifre, come in lettere, che andrà a sommarsi all’importo, oltre Iva, posto a base di gara per ogni singolo lotto”, ossia in relazione al prezzo più alto complessivamente proposto e, quindi, più vantaggioso per l’Amministrazione. Ogni differente soluzione – chiarisce ulteriormente il C.G.A. di Palermo – sarebbe risultata in contrasto con il principio del legittimo affidamento (sul quale riposava la validità dell’offerta della concorrente) e certamente non avrebbe condotto ad individuare l’offerta più vantaggioso per la P.A.e, per l’effetto, fatto ricadere sulla concorrente (illegittimamente) seconda aggiudicataria che ha formulato la propria offerta attenendosi al bando “le conseguenze dell’errore, unicamente ascrivibile a responsabilità della Stazione appaltante.”

Causa seguita dagli Avv.ti Giuseppe Gitto e Lucia Interlandi

2018-01-17T12:23:30+00:00

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